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Permessi per allattamento madre

Modulistica congedi parentali ed orientamenti normativi

Descrizione

Allegati

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi
  • Permessi per visita specialistica:LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00169) (GU Serie Generale n.255 del 30-10-2013); Stralcio  a) le parole: “l’assenza e’ giustificata” sono  sostituite  dalle seguenti: “il permesso e’ giustificato”;    b) dopo le parole: “di attestazione” sono inserite  le  seguenti:”, anche in ordine all’orario,”;     c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  “o  trasmessa  da  questi ultimi mediante posta elettronica”. 
  • Congedi parentali frazionati ARAN Il dipendente che usufruisce del congedo parentale o per malattia del figlio in modo frazionato (ad esempio dal lunedì al giovedì) può interromperli con una giornata di ferie o di permesso retribuito (ad esempio il venerdì) e, poi, continuare a fruirne?Con il quesito in esame si chiede se la giornata di ferie o di permesso retribuito fruita il venerdì sia idonea ad interrompere il periodo di congedo parentale o per malattia del figlio (utilizzati dal lunedì al giovedì), ovvero se non potendo configurarsi come un effettivo “rientro al lavoro”, le seguenti giornate del sabato e della domenica siano da ricomprendere nel calcolo dei giorni dei predetti congedi.In proposito, si ritiene che, il CCNL del 16 maggio 2001, all’art. 10, comma 2, letto e) e l’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001 hanno previsto espressamente la possibilità di fruire del congedo parentale anche in maniera non continuativa ed è stato chiarito che affinché si possa parlare di “frazionamento” del periodo complessivo previsto dalla disposizione citata è necessario che l’astensione dal lavoro sia intervallata da almeno un giorno di servizio effettivo da parte della lavoratrice o del lavoratore.
  • ARAN Nel caso di assenza di un dipendente di tipo ciclica, cioè che ha inizio con un periodo di congedo parentale e termina con la fruizione dello stesso congedo, intervallato da altra tipologia di assenza, senza però che si verifichi il rientro effettivo del docente, le giornate del sabato e della domenica come devono essere computate? Si fa presente che ai sensi dell’art. 12, comma 6, del CCNL 29/11/2007 (congedi parentali) ”6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.” In relazione alla nota INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011, da voi citata, sembra chiaro, dall’esempio relativo al caso 2 ,che nel quesito da voi esposto ci si trovi di fronte ad un’assenza di tipo ciclica che ha inizio con un periodo di congedo parentale e termina con la fruizione dello stesso congedo, intervallato da altra tipologia di assenza, senza però che si verifichi il rientro effettivo del docente, in quanto le assenze per L. 104 ricadono all’interno di due differenti frazioni di congedo parentale senza nessuna ripresa del servizio. Quanto sopra detto è anche supportato dalla circolare del 3 febbraio 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l’assistenza alle persone con disabilità, in merito alla frazionabilità del congedo straordinario: Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio. Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l’articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi.”
  • ARAN –  EPNE_126_Orientamenti Applicativi In caso di fruizione frazionata dei giorni di congedo parentale come devono essere considerate le giornate del sabato e della domenica?L’art. 14, comma, 6 del CCNL del 14.2.2001 stabilisce che, in caso di fruizione frazionata dei periodi di congedo parentale, “ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice” sono ricompresi “anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi periodi”.Pertanto, qualora, ad esempio, una lavoratrice lavori nelle giornate di lunedì martedì e mercoledì e si  assenti per congedo parentale nelle giornate di giovedì e venerdì, con il ritorno al lavoro nella giornata del lunedì, poiché, tra un periodo e l’altro la prestazione lavorativa viene garantita, i giorni del sabato e della domenica non devono essere computati.Se, invece, nel medesimo esempio, la fruizione del periodo di congedo parentale continui anche nella giornata del lunedì successivo, allora, troverà applicazione la disciplina dell’art. 14, comma, 6 del CCNL del 14.2.2001 ed il sabato e la domenica dovranno essere computati come congedo parentale.
  • INPS Messaggio 18 ottobre 2011, n. 19772 –Criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale di cui agli artt. 32 e ss. del d.lgs. 151/2001 – Ulteriori precisazioni.
    Pervengono alla Scrivente Direzione richieste di chiarimenti in ordine ai criteri di computo ed indennizzo dei giorni di congedo parentale con particolare riguardo alle ipotesi nelle quali il congedo in questione risulti inframmezzato  da ferie, malattia o assenze  ad altro titolo (incluse  le pause di  sospensione  contrattuale previste nel part-time di tipo verticale o misto). Sul punto, facendo seguito alle istruzioni fornite con messaggio 28379 del 25.10.2006, si precisa che ai fini del computo e dell’indennizzo dei giorni di congedo parentale i giorni festivi, le domeniche ed i sabati (in caso di settimana corta) che ricadono all’interno di un periodo di ferie, malattia, o assenze ad altro titolo non sono in alcun caso indennizzabili, né computabili in conto congedo parentale. Pertanto,  nel  caso  in  cui  un lavoratore, con  orario  di  lavoro  articolato  su  cinque  giorni  lavorativi  (c.d. settimana corta), fruisca di congedo parentale nel seguente modo: 1^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale Sabato e domenica 2^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie – malattia – assenza ad altro titolo Sabato e domenica 3^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia o assenza ad altro titolo Sabato e domenica 4^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale il sabato e la domenica compresi tra la seconda e la terza settimana non sono computabili, né indennizzabili a titolo di congedo parentale in quanto tali giorni – compresi in un periodo unico di congedo parentale posto che,  dalla  prima  alla  quarta  settimana,  non  vi  è  ripresa  dell’attività  lavorativa  –  risultano  comunque ricompresi all’interno di un periodo di assenza fruita ad altro titolo (periodo neutro ai fini di interesse). Viceversa, il sabato e la domenica ricadenti tra la prima e la seconda settimana e tra la terza e la quarta sono computabili ed indennizzabili in conto congedo parentale in quanto tali giorni cadono, rispettivamente, subito dopo e subito prima il congedo parentale richiesto. Quanto sopra vale anche nei casi in cui il lavoratore alterni congedo parentale e ferie nel seguente modo: dal martedì al giovedì = congedo parentale venerdì = ferie sabato e domenica lunedì = ferie dal martedì a giovedì = congedo parentale. Anche in tale ultima ipotesi, infatti, il sabato e la domenica non si computano a titolo di congedo parentale in quanto inclusi in un periodo, seppur breve, di ferie (venerdì e lunedì). A chiarimento di quanto sopra esposto si espongono ancora due possibili casi: Caso 1 da lunedì a venerdì = congedo parentale sabato e domenica da lunedì a mercoledì = ferie giovedì = ripresa del lavoro Caso 2 da lunedì a venerdì = congedo parentale sabato e domenica da lunedì a mercoledì = ferie giovedì = congedo parentale venerdì = ripresa del lavoro Nel primo caso (caso 1) il sabato e la domenica rimangono evidentemente esclusi dal computo del congedo parentale in quanto la frazione di congedo termina il venerdì (infatti, successivamente alle ferie, il lavoratore riprende l’attività lavorativa).
    Viceversa, nel secondo caso (caso 2), il sabato e la domenica vanno conteggiati ed indennizzati in conto congedo parentale in quanto tali giorni sono compresi in un’unica frazione di congedo (dal lunedì della prima settimana al giovedì della seconda) e ricadono immediatamente dopo il congedo parentale. I criteri sopra indicati trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, avendo già richiesto un periodo di congedo parentale, presenti un’altra domanda (o diverse domande) di congedo parentale determinanti di fatto una proroga del periodo di congedo precedentemente richiesto. Si precisa infine che il congedo parentale non è fruibile ad ore. Tuttavia, il lavoratore che sia contemporaneamente titolare di due (o più) rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale (o misto) può astenersi  a  titolo  di  congedo  parentale  da  uno  dei  rapporti  di  lavoro  proseguendo  l’attività  lavorativa sull’altro rapporto in essere. In tale caso, ai fini del computo dei mesi di congedo parentale, l’assenza, benché limitata ad alcune ore della giornata lavorativa, si considera per l’intera giornata. L’indennità, invece, ove spettante, dovrà essere commisurata alle ore di effettiva assenza dal lavoro.